Bond Argentina

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OBBLIGHI INFORMATIVI Corte d'Appello di Venezia sentenza 924/2017

La Corte ribadisce il suo già consolidato orientamento secondo il quale il rifiuto del cliente di fornire informazioni sui proprio profilo finanziario, non esonera l'istituto dall'agire con particolare prudenza e di ritenere i clienti investitori dal basso profilo di rischio.

BOND ARGENTINA: VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DELL'OPERAZIONE Corte d'Appello di Venezia 39/2017

 La Corte conferma la sentenza di primo grado ribadendo che la Banca non è esonerata dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazine finanziaria anche qunado il cliente si sia rifiutato di fornire informazioni sulipropri obiettivi di investimento.

L'intermediario non può liberarsi dai propri obblighi solamente facendo valere pregressi investimenti a rischio.

BOND ARGENTINA: DEFINIZIONE DI DANNO RISARCIBILE CORTE APPELLO DI VENEZIA: SENTENZA 2532/2017

 La Corte riconosce che i clienti non potevano prevedre \ conoscere il possibile default della Repubblica Argentina, pertanto nessun concorso di colpa è a loro ascivibile.

Nel calcolo del risarcimento vanno detratte le cedole percepite fino alla data del deposito della sentenza.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA: VENDITA DI OBBLIGAZIONI ARGENTINA NELL'AMBITO DI RAPPORTO DI GESTIONE FIDUCIARIA Corte d'appello di Venezia: sentenza 331/2016

La Corte neol confermare la precedente sentenza di primo grado osserva che anche le società fiduciarie hanno l'obbligo di rispettare le norme volte a tutela della clientela, disposte col TUF 58/1998, in particolare grava sempre a capo della fiduciante l'obbligo di informare adeguatamente il cliente e di ripartire in modo sostenibile il rischio, frazionando in modo appropriato gli investimenti finanziari.

TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE DISTACCATA DI MOTEBELLUNA SENTENZA 60/2013

Con la sentenza in oggetto Il Tribunale dichiara la nullità dell'acquisto delle obbligazioni Argentina per mancata esistenza del contratto quadro di apertura del Dossier Titoli. Dopo aver accertato la nullità, dichiara prescritto il diritto di ricevere la restituzione dell'indebito perchè trascorsi oltre dieci anni dalla data di esecuzione dell'operazione, rispetto alla richiesta di declaratoria di nullità

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA: SENTENZA N° 318/2012

Con la sentenza in oggetto la Corte conferma l'impugnata sentenza ritenedo che la Banca non abbia provato l'adeguatezza dell'acquisto di obbligazioni Argentina e per l'effetto conferma la dichiarazione di nullità dell'operazione, rilevando che la norma  tutela interessi pubblicistici anche di rango costituzionale.

MANCANZA DI CONTRATTO QUADRO: TRIBUNALE DI PADOVA SENTENZA N° 1154/2011

La mancata sottoscrizione del contratto quadro relativo all'apertura del dossier titoli, determina la nullità di tutte le operazioni ivi disposte, non sana il vizio la sottoscrizione, in forma scritta, dei singoli ordini. Trattandosi di nullità relativa, in quanto solo il cliente è legittimato ad invocarla, opera nei confronti delle singole operazioni indicate dal cliente in atto di citazione e non travolge, in via automatica, tutta l'operatività del dossier.

Poiché i risparmiatori, in generale, mirano ad investire il denaro in strumenti che garantiscano un ritorno maggiore dell'inflazione e ritenuto che detto strumento sia individuabile nei BOT annuali, il tribunale ha rivalutato le somme dovute, in forza della dichiarata nullità, in base al maggior tasso tra il BOT annuale e il tasso legale d'interesse.

OMESSA INFORMATIVA SUL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO: TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA N° 480/2013

La banca deve adeguatamente informare il cliente sul rischi sotteso dall'investimento che vuole disporre, tali informazioni diventano ancor più importanti se l'emittente versa, notoriamente, in una situazione di difficoltà finanziaria.

La banca deve fornire al cliente tutte le informazioni di cui era in possesso o poteva avere usando la normale diligenza.

Il livello di informazione da fornire al cliente varia in base alle sue caratteristiche di investitore e di propensione al rischio, prova che deve essere data dalla banca, a tal fine non è sufficiente la mera produzione della consistenza del dossier titoli.

Qualsiasi sia la propensione al rischi del cliente, non esime la banca da una adeguata e completa informazione sui rischi dell'investimento.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 1593 DEL 17 06 2010

La sentenza di prime cure aveva dichiarato la nullità dell'operazione di acquisto di obbligazioni Argentina basandosi sul principio della nullità virtuale, ritenuto non corretto dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite nel 2007. La Corte Veneziana, conferma l'impugnata sentenza, muovendo da diversi presupposti. La Corte ritiene che la Banca non abbia provato di aver fornito all'investitore tutte le informazioni necessarie al fine di permettergli una adeguata valutazione del rischio, non può ritenersi assolto l'onere con la consegna del documento generale sui rischi stante la sua natura di avvertenze generali e non specifiche alìl'o'perazione in esame.

Questi accertamenti hanno portato la Corte ha ritenere violati i doveri di diligenza con conseguente obbligo di risarcire il danno patito dall'investitore

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA: SENTENZA N° 318/2012

Con la sentenza in oggetto la Corte conferma l'impugnata sentenza ritenendo che la Banca non abbia provato l'adeguatezza dell'acquisto di obbligazioni Argentina e per l'effetto conferma la dichiarazione di nullità dell'operazione, rilevando che la norma  tutela interessi pubblicistici anche di rango costituzionale.

MANCANZA DI CONTRATTO QUADRO: TRIBUNALE DI PADOVA SENTENZA N° 1154/2011

La mancata sottoscrizione del contratto quadro relativo all'apertura del dossier titoli, determina la nullità di tutte le operazioni ivi disposte, non sana il vizio la sottoscrizione, in forma scritta, dei singoli ordini. Trattandosi di nullità relativa, in quanto solo il cliente è legittimato ad invocarla, opera nei confronti delle singole operazioni indicate dal cliente in atto di citazione e non travolge, in via automatica, tutta l'operatività del dossier.

Poichè i risparmiatori, in generale, mirano ad investire il denaro in strumenti che garantiscano un ritorno maggiore dell'inflazione e ritenuto che detto strumento sia individuabile nei BOT annuali, il tribunale ha rivalutato le somme dovute, in forza della dichiarata nullitò, in base al maggior tasso tra il BOT annuale e il tasso legale d'interesse.

OMESSA INFORMATIVA SUL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO: TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA N° 480/2013

La banca deve adeguatamente informare il cliente sul rischi sotteso dall'investimento che vuole disporre, tali informazioni diventano ancor più importanti se l'emittente versa, notoriamente, in una situazione di difficoltà finanziaria.La banca deve fornire al cliente tutte le informazioni di cui era in possesso o poteva avere usando la normale diligenza.Il livello di informazione da fornire al cliente varia in base alle sue caratteristiche di investitore e di propensione al rischio, prova che deve essere data dalla banca, a tal fine non è sufficiente la mera produzione della consistenza del dossier titoli.Qualsiasi sia la propensione al rischi del cliente, non esime la banca da una adeguata e completa informazione sui rischi dell'investimento

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 1593 DEL 17 06 2010

La sentenza di prime cure aveva dichiarato la nullità dell'operazione di acquisto di obbligazioni Argentina basandosi sul principio della nullità virtuale, ritenuto non corretto dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite nel 2007. La Corte Veneziana, conferma l'impugnata sentenza, muovendo da diversi presupposti. La Corte ritiene che la Banca non abbia provato di aver fornito all'investitore tutte le informazioni necessarie al fine di permettergli una adeguata valutazione del rischio, non può ritenersi assolto l'onere con la consegna del documento generale sui rischi stante la sua natura di avvertenze generali e non specifiche alìl'o'perazione in esame.

Questi accertamenti hanno portato la Corte ha ritenere violati i doveri di diligenza con conseguente obbligo di risarcire il danno patito dall'investitore

TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA 1398 DEL 26/07/2010

Il Collegio sancisce per la prima volta, un importante principio a tutela dell'investitore: non è sufficiente che la banca dichiari, nell'ordine, l'inadeguatezza dell'operazione, ma deve anche informarlo delle ragioni per le quali non intende dare seguito all'investimento, l'omessa informativa costituisce nesso causale ai fini del riconoscimento della responsabilità in capo all'intermediario.

TRIBUNALE DI TREVISO N° 682 DEL 2010

Il giudicante ha ribadito che l'insufficienza delle informazioni integra la violazione di una regola comportamentale da parte dell'intermediario, idonea a costituire un inadempimento di natura pre-contrattuale o contrattuale, a seconda del momento in cui si verifica.

TRIBUNALE VENEZIA 158/2010 - ARGENTINA E DIRITTO LUSSEMBURGHESE

l Tribunale di Venezia per la seconda volta si occupa di investimenti disposti da risparmiatori italiani su dossier dossier aperti in Lussemburgo. Confermando il precedente orientamento conferma l'applicabilità della giurisdizione italiana con l'applicazione della normativa vigente nello stato

TRIBUNALE DI VENEZIA 111/2010

Il giudicante rileva che il risparmiatore che apre più rapporti titoli presso uno stesso istituto, può manifestare alla propria banca più "propensioni di rischio" potendo liberamente destinare una parte del proprio patrimonio ad investimenti di natura speculativa e la restante a conservativa.

Tribunale di Treviso numero 1891 del 2008

Tribunale di Venezia numero 1089 del 2008

Tribunale-Treviso-1671-2008

Tribunale-Venezia-1533 -2008

Tribunale-Treviso 169-2008

Tribunale Treviso 982 2007

Tribunale di Treviso numero 792 del 2006

Tribunale di Treviso numero 2127 del 2006

Tribunale di Venezia numero 635 del 2006

Tribunale di Venezia numero 1506 del 2006

Tribunale di Venezia numero 2372 del 2006

Tribunale di Venezia numero 2481 del 2005